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Sent. CGAR. Sicilia 12/02/2001, n. 68

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo di urbanizzazione - Richiesta di pagamento a consuntivo - Illegittimità.
1. Il contributo per le opere di urbanizzazione dovuto ai fini del rilascio della concessione edilizia ha natura corrispettiva poiché rappresenta il pagamento da parte del concessionario delle opere eseguite in sua vece dal Comune e quindi deve essere determinato nella misura corrispondente alla entità ed alla qualità delle opere di urbanizzazione considerate necessarie; di conseguenza il provvedimento con cui richieda il pagamento di detto contributo «a consuntivo» delle spese occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione della zona è illegittimo.

1a. Sui contributi di urbanizzazione relativi alla concessione edilizia ved. Csi 1° febbraio 2001 n. 20R (È illegittima la modifica unilaterale, da parte della P.A., degli oneri di urbanizzazione dopo la loro quantificazione e convenzione con il privato); C. Stato V 6 ottobre 2000 n. 5323R (L'esenzione dai contributi di urbanizzazione e costruzione spetta solo per le opere di pubblico interesse eseguite da enti pubblici); C. Stato V 4 settembre 2000 n. 4662R (Concessione edilizia rilasciata senza l'onere di contributi di urbanizzazione, poi però richiesti per il rilascio della concessione in sanatoria relativa a variante).

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