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Sent. C. Stato 06/07/2009, n. 4330

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo di urbanizzazione - Importo da rideterminare in caso di variazione essenziale del fabbricato 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo di urbanizzazione e di costruzione - Dovuto anche per restauro, risanamento e ristrutturazione - Condizioni 3. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo di urbanizzazione - Obbligo di corrisponderlo - Opere di urbanizzazione già realizzate - Irrilevanza
1. Ai fini della rideterminazione del contributo urbanistico previsto dall’art. 3 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, il cui presupposto imponibile si verifica in caso di variazione essenziale al fabbricato assentito in origine (ossia, nel caso in cui quest’ultimo debba essere considerato un’opera nuova oppure diversa), occorre fare riferimento alla definizione di “variazione essenziale” recata dall’art. 8 della L. 28 febbraio 1985 n. 47. 2. La corresponsione del contributo di urbanizzazione e costruzione, è dovuta anche in caso di interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione che comportino aumento delle superfici o mutamento delle destinazioni d’uso, costituendo legittimo presupposto per l’insorgere dell’obbligazione contributiva la sussistenza di un eventuale maggior carico urbanistico provocato dall’intervento eseguito in difformità essenziale dal precedente titolo abilitativo, essendo il pagamento dei contributi connesso all’avvenuta oggettiva rivalutazione dell’immobile e funzionale a sopportare il carico socio- economico che la realizzazione comporta sotto il profilo urbanistico. 3. L’esistenza delle stesse opere infrastrutturali, già realizzate in precedenza a cura dell’Amministrazione comunale o di altri lottizzanti o proprietari, non implica però che il privato lottizzante sia svincolato dall’obbligo di corrisponderne l’onere relativo, considerato l’espresso intento del legislatore che il proprietario sopporti un duplice sacrificio economico, sia quello relativo alla cessione del diritto di proprietà delle aree necessarie, sia quello inerente all’assunzione del costo delle opere di urbanizzazione da realizzare. Questo principio trova applicazione anche se la realizzazione di dette opere sia già intervenuta, con la sola differenza di obbligare il concessionario al pagamento di una somma di danaro corrispondente al sacrificio economico in precedenza sopportato dall’Amministrazione locale per l’effettuazione delle opere stesse. In definitiva gli oneri di urbanizzazione primaria sono dovuti per il solo fatto che l’edificio nasca in una zona urbanizzata e a prescindere dalla circostanza che le opere di urbanizzazione primaria esistano o meno.

1. Conf. C. Stato V 2 novembre 1998 n. 1557 R; V 5 giugno 1997 n. 591 [R=WCS5G97591]; V 30 ottobre 1995 n. 1494 R; V 11 dicembre 1992 n. 1427 [R=WCS11D921427]. 2. Conf. C. Stato IV 29 aprile 2004 n. 2611 [R=WCS29A042611]. 3. Ved. C. Stato V 4 maggio 2004 n. 2687 R.
(L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 3; L. 28 febbraio 1985 n. 47)

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