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16/10/2018

Conto Termico: è necessaria la nuova certificazione ambientale per caldaie e stufe a biomassa

Le domande per l'accesso agli incentivi relativi al cd. Conto Termico, inerenti caldaie o stufe a biomassa, presentate successivamente al 01/01/2019 dovranno essere corredate da una Certificazione Ambientale. Saranno ritenuti idonei solo gli interventi che, fra gli altri requisiti richiesti, dimostreranno una congruenza fra la Certificazione stessa e i restanti dati forniti.

Si ricorda che viene definita “Conto Termico” la disciplina degli incentivi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili nonché ad interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, di cui all’art. 28 del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28.

Ai sensi dell’allegato I, paragrafo 2.2, del D. Min. Sviluppo Econ. 16/02/2016 (che attua il suddetto D. Leg.vo 28/2011), dal 02/01/2019, l’accesso agli incentivi per gli interventi relativi a generatori di calore alimentati da biomassa è subordinato - in aggiunta al rispetto di tutti gli altri requisiti indicati nel citato D.M. - all’avvenuta certificazione ambientale del generatore prevista dal D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 07/11/2017, n. 186 (in vigore dal 02/01/2018).

In particolare, il D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 07/11/2017, n. 18, ha adottato - in attuazione dell'art. 290, comma 4, del D. Leg.vo 152/2006 - il regolamento che stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili.

Il regolamento individua, inoltre, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità (Allegato 1), i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale (Allegato 2), nonché le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.


 

Dalla redazione