Sent. C. Stato 14/01/2004, n. 69 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 14/01/2004, n. 69

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Termine di 60 gg. - Attiene alla adozione e non alla comunicazione del provvedimento - Conseguenza.
1. Il termine perentorio di 60 gg. stabilito dalla L. 8 agosto 1985 n. 431 entro il quale il Ministro dei beni culturali ed ambientali può annullare il nulla osta regionale rilasciato per la costruzione di un’opera edile in zona sottoposta a vincolo paesistico - termine che comincia a decorrere dal giorno in cui la documentazione relativa al procedimento giunge, completa, all’Amministrazione centrale - attiene solo all’adozione del provvedimento ministeriale di annullamento e non alla sua successiva comunicazione o notificazione; con la conseguenza che è irrilevante che la notifica dell’atto ministeriale di annullamento pervenga al privato titolare dell’autorizzazione così annullata dopo la scadenza del detto termine.

1a. (ATED-VIN.1) - Ved. Cass. pen. III 12 maggio 2003 n. 20738 [R=WP12MA0320738]
(L. 8 agosto 1985 n. 431) R

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