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Sent. C. Stato 14/01/2004, n. 70

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nullaosta regionale - Annullamento ministeriale - Solo per motivi di legittimità e non di merito.
1. Il potere di annullamento ministeriale del nullaosta paesaggistico alla costruzione edilizia in zona vincolata si estrinseca in un controllo di mera legittimità, che si estende a tutte le ipotesi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; ma non comporta un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute in sede locale, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione.

Sul vincolo paesaggistico all'attività edilizia ved. C. Stato VI 14 gennaio 2004 n. 70 R e VI 17 dicembre 2003 n. 8244 R e VI 22 agosto 2003 n. 4766 R [Il nullaosta paesaggistico può essere annullato dal Ministero solo per eccesso di potere (per difetto di istruttoria e di motivazione) ma non comporta un riesame delle valutazioni tecnico discrezionali della Regione o della Autorità da questa delegata]; VI 14 gennaio 2004 n. 69 R e 14 ottobre 2003 n. 6259 R e 7 ottobre 2003 n. 5903 R e 7 luglio 2003 n. 4035 R (Il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il Ministero può annullare il nullaosta regionale attiene alla adozione e non alla comunicazione o notifica del provvedimento stesso che può perciò effettuarsi anche dopo quella scadenza); VI 9 gennaio 2004 n. 3 R e 17 ottobre 2003 n. 6340 R(Il termine perentorio di 60 giorni stabilito per il provvedimento ministeriale di annullamento del nullaosta regionale decorre dal ricevimento di quest'ultimo con la completa documentazione; e precisamente da quando la documentazione completa trasmessa dalla Regione perviene all'ufficio competente a decidere); VI 19 novembre 2003 n. 7477R e 1° ottobre 2003 n. 5690 R (La motivazione del nullaosta regionale non deve presentare aspetti di eccesso di potere, anche per quanto riguarda l'idoneità dell'istruttoria, l'attenta valutazione di tutte le più importanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della decisione adottata); VI 14 ottobre 2003 n. 6259 R e 21 luglio 2003 n. 273 [R=WCS21L03273] (Per il nullaosta regionale è necessaria una congrua motivazione, con la ricostruzione dell'iter logico seguito, tale da consentire l'esecuzione di tutti i lavori previsti in progetto, considerati nel loro insieme e ritenuti, con adeguate giustificazioni, non lesivi dei cd. valori paesaggistici); VI 1° ottobre 2003 n. 5690 R (Il potere ministeriale di vigilanza sul nullaosta regionale ha per oggetto la sua conformità a legge e non consente al Ministero di modificare il nullaosta stesso o di influire su ciò che possa essere o no realizzato); VI 11 settembre 2003 n. 5099 [R=WCS11S035099] (Il Ministero può annullare il nullaosta regionale se risulta illegittimo per qualsiasi motivo attinente all'eccesso di potere ma non può sovrapporre proprie valutazioni di merito difformi da quelle della Regione); Cass. pen. III 12 maggio 2003 n. 20738 [R=WP12MA0320738](I tre provvedimenti necessari per la costruzione in zona protetta: concessione edilizia, autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, il nullaosta dell'ente parco)

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