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Sent.C. Stato 19/03/2003, n. 1467

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1. Progetto oo.pp. - Triplice livello ex art. 16 L. 94/109 - Necessità.
1. L'art. 16 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 stabilisce tre livelli di progettazione (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) per i quali non sono previsti accorpamenti o contrazioni.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 16)R

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