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Sent.C. Stato 11/05/2005, n. 2392

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1. Progetto oo.pp. - Triplice livello ex art. 16 L. 94/109 - Anche nell'appalto concorso - Progetto esecutivo - Stretta conformità al progetto definitivo - Necessità.
1. L'osservanza - anche nell'appalto concorso - della normativa sui tre successivi livelli di progettazione previsti dall'art. 16 della L. 94/109 comporta che il progetto definitivo deve individuare le caratteristiche finali dell'opera ed implica, di conseguenza, che la progettazione esecutiva deve essere redatta in stretta conformità al detto progetto definitivo, salvo naturalmente le eventuali successive puntualizzazioni dell'opera, cui il progetto esecutivo medesimo è specificamente finalizzato.

1. Ved. C. Stato IV 5 settembre 2003 n. 4970 R. 1a. - Sui tre livelli della progettazione ved. C. Stato IV 31 marzo 2005 n. 1417 R [Il procedimento dei tre tipi successivi di progetto previsti per l'attività di progettazione delle opere pubbliche (tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo) non può essere derogato o alterato]; IV 13 febbraio 2004 n. 561 R (Non vi è alcuna disposizione che precluda al professionista incaricato della progettazione preliminare di un'opera pubblica di partecipare all'appalto per la progettazione definitiva, anzi è privilegiato proprio il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi di progettazione, ex art. 17, c. 41 sexies, L. 94/109); II Parere, 12 novembre 2003 n. 1855 R; IV 5 settembre 2003 n. 4970 R (La progettazione esecutiva deve essere redatta in stretta conformità al progetto definitivo); IV 19 marzo 2003 n. 1467 R (Per i tre livelli di progettazione stabiliti dall'art. 16 L. 94/109 non sono previsti accorpamenti o contrazioni); IV 23 novembre 2002 n. 6436 R [Sulle caratteristiche ed i requisiti dei tre progetti (preliminare, definitivo ed esecutivo) di successivi approfondimenti tecnici]. 1n. - La progettazione - ai sensi dell'art. 16 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 - si articola secondo 3 livelli. IL PROGETTO PRELIMINARE (c. 3; ved. artt 18 a 24 del nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554): - consiste in una relazione in cui sono definite le caratteristiche dei lavori, le esigenze da soddisfare e le prestazioni da fornire; - deve consentire l'avvio della procedura di esproprio. IL PROGETTO DEFINITIVO (c. 4; ved. artt. 25 a 34 Reg.) - individua compiutamente i lavori da eseguire e contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio di autorizzazioni ed approvazioni; - consiste: - in una relazione; - nello (ev.) studio di impatto ambientale; - in disegni generali; - negli studi e indagini preliminari; - nei calcoli preliminari di strutture ed impianti. IL PROGETTO ESECUTIVO (c. 5; ved. artt. 35 a 45 Reg.) - è redatto in conformità al progetto definitivo (ed anche nel pieno rispetto delle successive prescrizioni, della concessione edilizia ecc.); - determina dettagliatamente i lavori da realizzare (descrizione: forma, tipologia e qualità; dimensione; prezzo) come da: - relazioni (ved. artt. 36 e 37 Reg); - calcoli esecutivi di strutture ed impianti (ved. art. 39 Reg.); - elaborati grafici, compresi particolari costruttivi (ved art. 38 Reg.); - capitolato speciale d'appalto (ved. art. 45 Reg); - computo metrico estimativo (ved. art. 44 Reg.); - elenco dei prezzi unitari (ved. art. 43 Reg.); - piano di manutenzione dell'opera (ved. art. 40 Reg.). L'art. 16, c. 7 della L. 94/109 si ferma poi sugli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza (ved. art. 41 Reg.) - ex D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 - ed alle prestazioni professionali e specialistiche.
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 16) R

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