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21/09/2018

Progettazioni svolte per conto di privati e requisiti di partecipazione alla gara

Il T.A.R. Abruzzo-Pescara, con la sentenza 05/09/2018, n. 259, fornisce chiarimenti in tema di requisiti di partecipazione alle gare pubbliche di affidamento di servizi di progettazione.

Il T.A.R. ha ritenuto che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di qualificazione necessari per partecipare alla gara, possono essere prese in considerazione anche le prestazioni tecniche svolte per conto di soggetti privati purchè siano funzionali all’ammissione a una gara pubblica. In tal caso il requisito della prova dell’avvenuta progettazione deve essere rinvenuto nell’ammissione alla gara del committente privato, non essendo necessaria l’effettiva esecuzione dei lavori progettati in quanto le imprese private per le quali siano stati elaborati i progetti non siano risultate aggiudicatarie.

Inoltre è stato affermato che la mancata iscrizione al casellario ANAC (vedi art. 6, D.M. n. 263 del 02/12/2016) rileva solo come inadempimento a un obbligo di comunicazione e non ha alcun effetto costitutivo della legittimazione a partecipare alle gare.

Dalla redazione