FAST FIND : NR39566

L. R. Piemonte 01/08/2018, n. 11

Disposizioni coordinate in materia di cultura.
Scarica il pdf completo
4892000 11495024
TITOLO I - Disposizioni generali
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495025
Capo I - Principi, finalità, obiettivi, funzioni
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495026
Art. 1 - Principi

1. La Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di cr

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495027
Art. 2 - Finalità

1. La Regione, in armonia con la normativa europea, con la Costituzione e lo Statuto regionale, nel contesto dei rapporti con l'Unione europea, con lo Stato e con il sistema delle autonomie territoriali, orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere:

a) l'accesso da parte di tutte le persone alle attività e ai beni culturali con pari opportunità di fruizione, rimuovendo le barriere fisiche e operando per ridurre gli ostacoli culturali, sociali ed economici alla partecipazione culturale;

b) i processi di integrazione sociale e culturale in atto nella società contemporanea attraverso i valori e gli strumenti propri della cultura, con particolare attenzione alla crescita culturale e sociale delle nuove generazioni, alla promozione degli scambi intergenerazionali e all'integrazione di nuovi cittadini e cittadine;

c) l'integrazione fra le politiche culturali e gli al

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495028
Art. 3 - Obiettivi

1. Nell'ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche culturali, di programmazione e intervento, la Regione attribuisce particolare importanza al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la costruzione di un'offerta diffusa, articolata e plurale sul territorio

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495029
Art. 4 - Funzioni della Regione

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495030
Art. 5 - Sistema delle autonomie territoriali

1. Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali concorrono, nell'ambito delle loro attribuzioni, alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. Gli enti appartenenti al sistema de

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495031
Capo II - Strumenti di programmazione e di intervento
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495032
Art. 6 - Programma triennale della cultura

1. Il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali.

2. Il Programma triennale individua gli obiettivi, le priorità strategiche e le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella presente legge e può essere aggiornato su base annuale con

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495033
Art. 7 - Strumenti di intervento

1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti:

a) programmazione e realizzazione diretta;

b) programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a:

1) intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495034
Art. 8 - Partecipazione

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione, istituisce uno o più tavoli della cultura,

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495035
Art. 9 - Soggetti destinatari degli interventi

1. I soggetti destinatari degli interventi, delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono:

a) enti locali singoli o associati;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495036
Art. 10 - Sistemi informativi della cultura.

1. La Regione:

a) promuove lo sviluppo, l'integrazione e la diffusione

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495037
TITOLO II - Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo, patrimonio linguistico e dialettale

N6

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495038
Capo I - Beni culturali
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495039
Art. 11 - Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico

1. La Regione:

a) promuove e sostiene, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495040
Art. 12 - Valorizzazione della Sacra di San Michele

1. La Regione:

a) riconosce la Sacra di San Michele quale monumento simbolo del Piem

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495041
Art. 13 - Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini e cittadine e delle comunità di piemontesi residenti all'estero, nonché i beni immateriali del patrimonio di archeologia industriale.

2. La conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495042
Art. 14 - Beni culturali di interesse archivistico, bibliografico e documentale

1. La Regione:

a) sostiene le attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interess

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495043
Art. 15 - Rete regionale delle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico

1. La Regione promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione delle ville, delle dimore, dei complessi architettonici e paesaggisti

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495044
Capo II - Istituti e luoghi della cultura
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495045
Art. 16 - Musei

1. Ai fini della presente legge, si intende per museo l'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce e conserva le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, compie ricerche su di esse, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comu

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495046
Art. 17 - Funzioni della Regione in materia di musei

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale del Piemonte la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, sostiene, indirizza e coordina l'istituzione e lo sviluppo dei musei, con particolare riguardo alle seguenti funzioni:

a) promuovere e sostenere la crescita qualitativa dell'offerta museale in Piemonte tramite l'innovazione gestionale, l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l'innovazione nei sistemi di comunicazione con il pubblico e l'adozione di linguaggi mirati a favorire l'accessibilità culturale dei diversi gruppi di utenti;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495047
Art. 18 - Sistemi museali

1. La Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo dei sistemi museali quali strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per l

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495048
Art. 19 - Programmi UNESCO

1. La Regione, in coerenza con la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005), si adopera per integrare la cultura nell

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495049
Art. 20 - Itinerari culturali

1. La Regione promuove itinerari a carattere culturale, turistico e naturalistico che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o so

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495050
Art. 21 - Biblioteche

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento in ordine alla promozione e allo sviluppo delle biblioteche pubbliche di ente locale o di interesse locale, dei sistemi bibliotecari e delle reti documentali e integrate.

2. Le biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale sono istituti operanti nella comunità regionale al servizio della cittadinanza, il cui compito primario, in armonia con le linee del Manifesto IFLA-UNESCO sulle biblioteche pubbliche del 1994, è offrire risorse e servizi con una varietà di mezzi di comunicazione per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione, sviluppo personale e svago. Esse operano, entro i limiti di competenza della Regione, per:

a) garantire alla totalità della cittadinanza l'accesso diffuso alle informazioni ed alla conoscenza;

b) garantire l'accesso gratuito ai servizi di base di consultazione, prestito e navigazione internet;

c) contribuire allo sviluppo culturale, all'educazione e alla formazione democratica, intellettuale e civile della cittadinanza;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495051
Art. 22 - Reti e sistemi bibliotecari

1. La Regione promuove, sostiene e coordina le reti e i sistemi bibliotecari, incentiva la cooperazione interistituzionale e le forme associate di gestione dei servizi tra le biblioteche.

2. Le reti e i sistemi bibliotecari sono costituiti da biblioteche pubbliche o private, senza fine di lucro e aperte al pubblico, associate sulla base di appositi accordi o convenzioni che ne definiscono obiettivi e modalità organizzative.

3. In particolare le reti e i sistemi bibliotecari:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495052
Art. 23 - Archivi e sistemi archivistici

1. La Regione:

a) promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495053
Art. 24 - Centri di documentazione

1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione dei centri di documentazione, operanti presso le istituzioni culturali o scientifiche pubbliche o private piemontesi.

2. I centri di documentazione curano la raccolta, la conservazione, l'inventariazione e la valorizz

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495054
Art. 25 - Rete documentale integrata regionale e locale

1. La Regione favorisce la realizzazione della rete documentale regionale a cui afferiscono biblioteche, archivi, centri di documentazione e altri isti

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495055
Art. 26 - Istituti culturali

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto regionale, sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti inseriti nella tabella degli istituti culturali di rilievo regionale. N1

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495056
Capo III - Promozione del libro e della lettura
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495057
Art. 27 - Promozione del libro e della lettura

1. La Regione riconosce il libro e la lettura quali strumenti fondamentali della crescita sociale e culturale della cittadinanza.

2. La Regione provvede a realizzare e a sostenere iniziative ed interventi finalizzati a promuovere la diffusione del libro e della lettura. In particolare:

a) promuove e sostiene iniziative rivolte a tutta la popolazione, con particolare riguardo alla prima infanzia, alle persone adolescenti e giovani;

b) promuove e sostiene iniziative per favorire l'accesso al libro e l'esercizio della lettura alle persone con difficoltà o disabilità sensoriali o cognitive;

c) promuove e sostiene iniziative, anche tramite accordi interistituzionali, in contesti particolari quali g

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495058
Art. 28 - Imprese editoriali e librerie

1. La Regione:

a) sostiene, promuove e valorizza sul proprio territorio lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro, quale componente del patrimonio culturale,

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495059
Art. 29 - Strumenti di intervento

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 28 a favore delle imprese editoriali piemontesi, la Regione:

a) incentiva la diffusione capillare delle opere delle imprese editoriali piemontesi, al fine di promuoverne la visibilità e la vendita anche in collaborazione con librerie, imprese culturali, enti locali, biblioteche, scuole, istituzioni, associazioni, associazioni no profit, fondazioni, società cooperative, associazioni di imprese editoriali o librerie;

b) sostiene la progettazione e il consolidamento di appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, dedicati alla produzione editoriale della piccola editoria regionale, anche attraverso l'organizzazione di incontri fra impres

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495060
Capo IV - Attività culturali e di spettacolo
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495061
Art. 30 - Ambiti di interventi

1. Per il perseguimento delle finalità e per la realizzazione dei principi e degli indirizzi di cui al titolo I, la Regione e gli enti locali promuovono, valorizzano e sostengono le attività culturali, articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche tra di loro integrati mediante attività di carattere interdisciplinare:

a) spettacolo dal vivo;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495062
Art. 31 - Spettacolo dal vivo

1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada e il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni.

2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:

a) la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo;

b) la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495063
Art. 32 - Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante

1. La Regione riconosce un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e di aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica alle seguenti attività:

a) arte di strada, intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizza spazi pubblici o aperti al pubblico e che è caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495064
Art. 33 - Cinema, audiovisivo e multimedialità

1. La Regione valorizza e sostiene le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:

a) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, quali occasioni di conoscenza del repertorio e della storia del cinema e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche della produzione contemporanea italiana e internazionale

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495065
Art. 34 - Sedi di attività culturale e di spettacolo

1. La Regione promuove e sostiene interventi concernenti spazi, edifici e locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, al fine di contribuire al loro sviluppo e alla loro diffusione sul territorio, mediante:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495066
Art. 35 - Arti plastiche e visive

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito delle arti plastiche e visive:

a) diffondere la cultura e la conoscenza delle arti plastiche e visive nel divenire dei movimenti e delle scuole, nell'articolazione dei linguaggi e delle forme espressive;

b) promuovere la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della creazione contemporanea in tutte le espressioni e articolazi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495067
Art. 36 - Attività di promozione culturale

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della promozione culturale:

a) diffondere la cultura negli aspetti di interesse generale e di dibattito nella società civile, con particolare riferimento ad aree culturali quali le letterature, la storia, le scienze umane e sociali, la divulgazione scientifica, il dialogo fra le culture e le religioni;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495068
Art. 37 - Attività di promozione educativa

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della promozione educativa:

a) valorizzare le attività culturali attraverso qualificate attività corsuali;

b) incentivare la crescita individuale, l'accesso alla cultura, l'aggregazione e l'inclusione sociale, lo scambio intergenerazionale;

c) promuovere pari opportunità di accesso al sapere degli individu

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495069
Capo IV-bis - Patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte

N9

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495070
Art. 38. - Definizione e valorizzazione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte

N10

1. Il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte è un patrimonio culturale immateriale che costituisce elemento qualificante dell'identità piemontese.

2. Il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte è costituito dall'insieme delle lingue e dei dialetti storicamente parlati nella Regione, ossia:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495071
Art. 38-bis. - Ambiti di intervento

N11

1. Ai fini della valorizzazione e della promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38, comma 2, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative e amministrative, realizza:

a) interventi diretti: azioni assunte di diretta iniziativa della Regione;

b) interventi indiretti: azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti del sistema delle autonomie territoriali, da istituzioni, enti e associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa e che dispongono di un'organizzazione adeguata.

2. Gli interventi diretti e indiretti della Regione sono individuati nell'ambito del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6 e sono indirizzati alla conoscenza, alla promozione, alla valorizzazione, all'uso e alla fruizione anche nell'ambito di più complessivi progetti di sviluppo sociale, economico e turistico delle aree interessate, con particolare riguardo:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495072
Art. 38-ter. - Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte

N12

1. È istituita la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale. La Consulta partecipa, in conformità all'articolo 8, alla redazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495073
Art. 38-quater - Impiego delle grafie standard

N13

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495074
TITOLO III - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495075
Capo I - Disposizioni di rinvio, modificative, valutative e transitorie
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495076
Art. 39 - Disposizioni di rinvio

1. I seguenti ambiti, pur attinenti alla presente legge, sono disciplinati dalle rispettive e specifiche normative di riferimento:

a) ecomusei, di cui alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomuse

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495077
Art. 40 - Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 18

1. Il titolo della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è sostituito dal seguente: "Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 18/2008, dopo le parole "della piccola imprenditoria editoriale" sono aggiunte le seguenti: "dell'informazione periodica locale".

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 18/2008, le parole "e linguistico" sono soppresse.

4.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495078
Art. 41 - Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15

1. Il titolo della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individua

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495079
Art. 42 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1 dello Statuto regionale e del Capo VI della Delib.C.R. 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata i

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495080
Art. 43 - Disposizioni transitorie

1. In fase di prima attuazione il Programma triennale della cultura, di cui all'articolo 6, è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495081
Art. 44 - Notifica all'Unione europea

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495082
Capo II - Disposizioni abrogative
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495083
Art. 45 - Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali);

b) legge regionale 19 dicembre 1978, n. 78 (Norme per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale);

c) legge regionale 25 febbraio 1980, n. 10 (Interventi regionali a favore della promozione musicale in Piemonte: contributi al Teatro Regio di Torino);

d) legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa);

e) legge regionale 11 novembre 1981, n. 47 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 19-12- 1978, n. 78, per lo sviluppo delle strutture culturali locali);

f) legge regionale 2 marzo 1984, n. 16 (Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo);

g) legge regionale 18 aprile 1985, n. 36 (Istituzione del seminario di Bardonecchia per la formazione federalista europea);

h) legge regionale 11 giugno 1986, n. 23 (Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, in ordine alla composizione della Consulta regionale per i beni e le attività culturali);

i) legge regionale 12 novembre 1986, n. 45 (Modifiche alla L.R. 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali");

l) articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree d

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495084
Capo III - Disposizioni finanziarie e finali
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495085
Art. 46 - Fondo per la cultura

1. Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge è istituito il Fondo per la cultura articolato in:

a) N2 Fondo delle risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo e delle attività culturali nonché al sostegno della Regione al perseguimento degli scopi istituzionali degli enti partecipati; il Fondo

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495086
Art. 47 - Norma finanziaria

1. Per le spese di parte corrente relative al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dei beni e delle attività culturali nonché alla partecipazione della Regione alle attività degli enti partecipati, di cui all'articolo 46, comma 1,

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4892000 11495087
Art. 48 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno 1° gennaio 2019.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Edilizia e immobili
  • Beni culturali e paesaggio
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Titoli abilitativi

Interventi edilizi e vincolo paesaggistico

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Studio Groenlandia
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Edilizia e immobili
  • Beni culturali e paesaggio
  • Edilizia privata e titoli abilitativi

Manufatti leggeri, anche prefabbricati, temporanei e contingenti

MANUFATTI LEGGERI E/O PREFABBRICATI (Interventi soggetti alla richiesta di Permesso di costruire; Interventi nell’ambito di strutture ricettive all’aperto) - MANUFATTI TEMPORANEI, CONTINGENTI O PRECARI (Distinzione tra manufatti realizzabili liberamente e richiedenti Permesso di costruire; Caratteristiche dalle quali desumere la precarietà e temporaneità del manufatto; Strutture destinate all’esercizio di attività di somministrazione) - TABELLA RIASSUNTIVA - RASSEGNA DI CASI GIURISPRUDENZIALI.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Beni culturali e paesaggio
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Le norme per la tutela degli alberi monumentali

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Beni culturali e paesaggio

Il Restauratore dei beni culturali: figura, qualifica, attività riservate

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Appalti e contratti pubblici
  • Partenariato pubblico privato
  • Beni culturali e paesaggio

La sponsorizzazione nei contratti pubblici

A cura di:
  • Enzo De Falco