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Sent. C. Cass. pen. 05/07/2001, n. 32888

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1. Direttore dei lavori - Obblighi e responsabilità - Accertamento regolarità documentazione contabile dell'impresa - Esclusione.
1. In tema di falso ideologico, il direttore dei lavori per conto della committenza pubblica, nell'espletamento della propria opera di controllo sugli stati di avanzamento attesta l'effettiva esecuzione dei lavori realizzati e la loro corrispondenza quantitativa (anche con riferimento ai materiali usati) ai capitolati medesimi ma non la regolarità della documentazione contabile dell'impresa; pertanto la mancata indicazione nei predetti stati di avanzamento delle fatture d'acquisto dei materiali utilizzati dall'impresa aggiudicataria non può costituire di per sé un elemento da cui inferire la falsità dell'attestazione del direttore dei lavori in ordine alle opere eseguite.

Sulla responsabilità del direttore dei lavori negli appalti di opere pubbliche ved. C. Conti, Centr. III 4 febbraio 2002 n. 24R Il direttore dei lavori non è responsabile dei ritardi nell'esecuzione conseguenti a varianti del progetto richieste dalla P.A. appaltante); C. Conti, Centr. II 21 dicembre 2001 n. 397R (Il direttore dei lavori è responsabile con colpa grave per l'impiego abnorme di perizie suppletive che hanno aumentato di oltre 6 volte l'importo originario dell'appalto; e per il danno derivatone alla P.A. sussiste la giurisdizione della Corte dei conti); C. Conti, Centr. III 19 dicembre 2001 n. 329R (Il direttore dei lavori è responsabile - ma con colpa di gravità non rilevante - dei danni conseguenti al ritardato collaudo causato dalla ritardata compilazione del conto finale); Cass. II 28 novembre 2001 n. 15124R (Il direttore dei lavori - di un appalto privato, nella specie - contrae un'obbligazione di mezzi e non di risultato e deve quindi accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e sia delle modalità di esecuzione dei lavori al capitolato e/o alle regole della tecnica; ha pertanto la responsabilità di vigilare e impartire le opportune disposizioni e di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente); C. Conti, Basilicata 20 settembre 2001 n. 227/ELR [Il direttore dei lavori è responsabile dei danni causati alla P.A. appaltante per avere alterato la contabilità tecnica dei lavori gonfiandola in cambio di un regalo (tangente) dell'appaltatore]; C. Conti, Centr. II 18 settembre 2001 n. 302R (Il direttore dei lavori è responsabile, per grave colpa, del danno causato da eventi atmosferici non eccezionali ad una costruzione che egli ha dichiarato agibile, scoperchiandola senza che invece le altre costruzioni della zona abbiano subito alcun danno); C. Conti, Centr. II 30 luglio 2001 n. 259R (È responsabile, per colpa grave, il direttore dei lavori che ha rilasciato certificato di regolare esecuzione dei lavori per opera appaltata eseguita con materiali scadenti con conseguenti gravi difetti costruttivi); C. Conti, Centr. II 30 luglio 2001 n. 258R (È responsabile per colpa grave il direttore dei lavori che ha richiesto in ritardo un necessario nullaosta causando un ritardo nel completamento dell'opera).

Dalla redazione