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Sent.C. Conti 21/12/2001, n. 397

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1. Direttore dei lavori - Responsabilità - Giurisdizione Corte dei conti. 2. Direttore dei lavori (e amministratori dell'ente appaltante) - Responsabilità - Importo dell'appalto lievitato di oltre 6 volte con perizie suppletive - Colpa grave.
1. Negli appalti di lavori pubblici il direttore dei lavori - che sia o no anche progettista - esercita temporaneamente nella sua attività, pubbliche funzioni in nome e nell'interesse dell'Amministrazione appaltante; cosicché per fattispecie di sue responsabilità di natura amministrativa-contabile ha giurisdizione la Corte dei conti. 2. Si configurano responsabilità a titolo di colpa grave per il direttore dei lavori e per gli amministratori dell'Ente appaltante nel caso in cui con l'impiego abnorme di perizie suppletive di varianti seguite da pedissequi atti di sottomissione sia aumentato addirittura di oltre 6 volte l'importo originario dell'appalto e siano stati inoltre riconosciuti compensi all'appaltatore per revisione prezzi e per accettazione delle riserve.

Dalla redazione