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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Marche: modificata la legge sulle cadute dall’alto in edilizia
Le modifiche migliorative approvate con la L.R. Marche 31/07/2018, n. 30 alla L.R. Marche 22/07/2014, n. 7 sulle misure di protezione dai rischi di caduta dall’alto per lavori su tetti e coperture riguardano i temi e le questioni emerse durante la stesura del regolamento attuativo della legge e segnalate dalle categorie professionali coinvolte.
Le modifiche alla L.R. Marche 7/2014 tendono, in primo luogo, a precisare l'oggetto della legge e il suo ambito di applicazione, definendo meglio gli interventi interessati e quelli esclusi.
Per i primi si fa riferimento alle coperture con falda inclinata o piana aventi un'altezza dalla linea di gronda superiore a metri 3 rispetto a un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata dall'intervento e nell'elencazione si introduce il caso di manutenzione ordinaria o straordinaria che comporti lavorazioni per la cui esecuzione sia necessario un accesso obbligato in copertura; il riferimento all'altezza dalla linea di gronda superiore a metri 3 non contrasta con la previsione dell'articolo 107 del D. Leg.vo 81/2008, che definisce il lavoro in quota come l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile, poiché si fa riferimento all'altezza alla linea di gronda della copertura interessata dall'intervento rispetto a un suolo naturale o artificiale.
La L.R. Marche 30/2018 stabilisce che l'elaborato tecnico della copertura non è soggetto alla procedura prevista dal Testo unico dell’edilizia per le opere in zona sismica, in quanto l’elaborato non riguarda la statica della struttura.
La legge prevede, inoltre, accanto alla sanzione dell'improcedibilità del rilascio del permesso di costruire o titolo unico, anche la sanzione della inefficacia della CILA o della SCIA per i casi in cui esse siano ammesse e siano state presentate in mancanza dell'elaborato tecnico della copertura o in presenza di un elaborato incompleto; si tratta di una precisazione opportuna, attesa la differenza tra il titolo abilitativo rilasciato dal Comune, dal SUAP o dal SUE e il titolo costituito da una dichiarazione del privato, quale la CILA o la SCIA.
Infine la norma inserisce dei nuovi articoli nel testo della L.R. Marche 7/2014. Tra questi si segnala, in particolare, la previsione di attività di formazione e informazione, affidate all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), che la Regione promuove anche tramite la sottoscrizione di specifici accordi con altri soggetti competenti in materia. L'individuazione degli standard formativi spetta alla Giunta regionale.
Si attende entro il 02/10/2018 l’approvazione del regolamento attuativo della legge.