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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 48
Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 48
Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 48
- Ord. P.C.M. 03/08/2018, n. 62
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[Premessa]Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con il quale l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in particolare: a) l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il commissario straordinario, fra l'altro, opera una ricognizione e determina, di concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate, coordinando altresì gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I, ai sensi dell'art. 14; b) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; c) l'art. 4, comma 3, il quale prevede che sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ed intestata al Commissario straordinario confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della |
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Art. 1. - Oggetto1. La presente ordinanza disciplina le modalità di attuazione degli interventi di ricostruzione e ripresa dei terri |
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Art. 2. - Attività di progettazione1. In ragione della necessità di procedere al più celere avvio degli interventi approvati dal Comitato dei garanti, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono all'elaborazione e all'approvazione dei progetti, anche mediante il conferimento di appositi incarichi: |
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Art. 3. - Approvazione ed esecuzione dei progetti1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, acquisito il parere della Conferenza regionale di cui all’art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trasmettono al Commissario straordinario del Governo, per la loro approvazione, i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza. Qualora il progetto sia elaborato dalle regioni, dalle province, dalle unioni di comuni, dalle unioni montane o dai comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene, altresì, trasmesso all’Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede, entro trenta giorni dalla sua presentazione, a verificare la completezza dello stesso, espr |
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Art. 3-bis - Progetti di valore fino a euro 1.000.0001. Per i progetti di interventi di importo fino a euro 1.000.000 le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono integrate dalle disposizioni del presente |
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Art. 4. - Interventi essenziali1. Gli interventi indicati in premessa, già definitivamente approvati dal Comitato dei garanti per l'importo comple |
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Art. 5. - Monitoraggio e rendicontazione1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione inoltrano al commissario straordinario, con cadenza trimestrale, apposita relazione sullo stato di realizzazione dei progett |
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Art. 6. - Oneri informativi e revoca del contributo1. Il Commissario straordinario informa trimestralmente il Comitato dei garanti, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni di vigilanz |
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Art. 7. - Entrata in vigore ed efficacia1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella |
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