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Ord. P.C.M. 11/07/2017, n. 33

Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche. (Ordinanza n. 33).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Ord. P.C.M. 31/07/2017, n. 35
- Ord. P.C.M. 02/11/2017, n. 41
- Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 46
- Ord. P.C.M. 10/05/2018, n. 56
- Ord. P.C.M. 03/08/2018, n. 62
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[Premessa]

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016


Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 7, comma 1, lettere b) e c), 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50;

Visto l’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’art. 14 del medesimo decreto-legge;

Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

Visto l’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a:

- “riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili “di interesse strategico”, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni” (lettera b);

- “riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso” (lettera c);

Visto l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale “Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all’art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” (lettera a);

Visto l’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale “al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, si provvede”, tra l’altro, “a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili” (lettera a);

Visto l’art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale “Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono... le regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza”;

Visto l’art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia le funzioni di centrale unica di committenza;

Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che:

- al primo comma, prevede l’istituzione nell’ambito del Ministero dell’interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all’art. 1 del medesimo decreto-legge, di un’apposita struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’art. 3 -bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

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Art. 1. - Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. È approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, così articolato:

a) interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 1 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017;

b) interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nonché, relativamente agli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, interventi di riparazione con miglioramento sismico, final

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Art. 2. - Attività di progettazione degli edifici scolastici

1. In ragione della necessità di procedere all’immediato avvio dell’attività di ricostruzione e di riparazione con adeguamento sismico degli edifici scolastici di cui all’art. 1, le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, provvedono all’elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell’allegato n. 1 alla presente ordinanza da sottoporre all’approvazione da parte del commissario straordinario ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, provvedono all’elaborazione dei progetti relativi alle scuole paritarie inserite nel predetto allegato n. 1.

2. Per lo svolgimento dell’attività di cui al primo comma, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

a) per importi inferiori a quelli di cui all’

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Art. 3. - Qualificazione dei professionisti e criteri per evitare le concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche

1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico possono essere conferiti, esclusivamente, agli operatori economici di cui all’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso dei necessari requisiti professionali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. L’iscrizione dell’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 avviene secondo le modalità ed in presenza dei requisiti previsti dall’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i.. N6

2. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di cui al precedente primo comma negli interventi relativi alle opere pubbliche, ivi comprese quelle inserite nell’allegato n. 1 della presente ordinanza e quelle afferenti i beni culturali delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

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Art. 4. - Art. 5.

N11

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Art. 6. - Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti

1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, provvedono a presentare al Commissario straordinario del Governo, per la loro approvazione ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi inseriti nell’allegato n. 1 della presente ordinanza. Qualora il progetto sia elaborato dalle Regioni, dalle Province, dalle Unioni di Comuni, dalle Unioni montane o dai Comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene presentato presso l&rsq

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Art. 6 bis. - Disposizioni finalizzate al ripristino della funzionalità dell’attività educativa e didattica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici

N8

1. Al fine di assicurare il ripristino della funzionalità dell’attività educativa e didattica degli edifici inseriti nell’Allegato n. 1 della presente ordinanza, gli enti proprietari degli immobili, d’intesa con le competenti articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, provvedono ad inviare all’Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, unitamente ai progetti di cui al precedente articolo 6, una relazione contenente l’elenco dettagliato dei beni mobili, delle attrezzatture e degli arredi esistenti all’interno di ciascun edificio al momento degli eventi sismici. La relazione di cui al precedente periodo deve, in particolare, contenere:

a) la descrizione del numero, della tipologia e del valore economico di ciascun bene alla data degli eventi sismici;

b) l’indicazione dell’attuale collocazione e descrizione della condizione di ciascun bene, con attestazione dell’entità dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici e della possibilità di sua utilizzazione;

c) l’indicazione dell’eventuale fabbisogno di nuovi beni mobili, delle nuove attrezzature od arredi, con la specificazione del numero, della tipologia e dei relativi oneri economici;

d) l’indicazione dell’intervenu

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Art. 7. - Modifica all’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017

1. All’art. 3, comma 1, lettera b) dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017, laddove prevede nell’art. 4 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 l’inserimento del comma 1-bis, lettera c), dopo l’espressione “entro tre giorni dalla validazione del progetto definitivo

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Art. 8. - Disciplina di rinvio e di coordinamento

1. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato nella presente ordinanza, si rinvia alle previsioni del

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Art. 9. - Disposizione finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per

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Art. 10. - Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanza, in considerazione della necessità di dare urgente avvio alle attività di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi e di riparazione con adeguamento sismico degli edifici scolasti

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Allegato 1

N9

Parte di provvedimento in formato grafico

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