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Sent.C. Stato 13/03/2002, n. 1495

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1. Appalti ll.pp. - Cauzione provvisoria - Art. 30, comma 11, L. 94/109 - Importo della cauzione presentata inferiore a quello richiesto - Impossibile ammissione alla gara. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Aggiudicazione - Annullamento - Da sentenza su ricorso di impresa - Aggiudicazione definitiva ad impresa ricorrente - Ulteriore risarcimento monetario - Esclusione - Eccezioni.
1. L'importo della cauzione provvisoria - da presentare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa - per la partecipazione a gare d'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'art. 30, comma 1 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, deve essere pari al 2% dell'importo dei lavori; si tratta di una condizione vincolante e permanente fino all'aggiudicazione giacché la cauzione serve a garantire l'affidabilità dell'offerta, oltre che in vista dell'eventuale aggiudicazione, anche e soprattutto a tutela della serietà e della correttezza del procedimento di gara. 2. Qualora in seguito alla sentenza di annullamento - su ricorso di un'impresa - dell'aggiudicazione di un contratto d'appalto di lavori pubblici l'Amministrazione appaltante proceda all'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa ricorrente, è di regola inammissibile la pretesa da parte di quest'ultima di un ulteriore risarcimento monetario; a meno che essa possa dimostrare l'esistenza dei danni ulteriori derivatile dal ritardo con cui ha ottenuto dal giudice il riconoscimento dei propri diritti.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 30, comma 1)R

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