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Sent.C. Cass. 17/01/2001, n. 583

48471 48471
1. Consulenza tecnica d'ufficio - Ammissione - Potere discrezionale del giudice di merito.
1. Il giudizio sulla necessità ed utilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in cassazione, tanto più allorché il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della soluzione adottata.

1a. Sul potere discrezionale del giudice di merito all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio ved. Cass. 23 novembre 2000 n. 15136R (Obbligo di motivazione del giudice in caso di rigetto dell'istanza di nomina di un consulente tecnico d'ufficio in una controversia su questione tecnica rilevante per la definizione della causa); 20 novembre 2000 n. 14979R (La valutazione del giudice circa l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio è discrezionale, con necessità però di adeguata motivazione in caso di suo diniego ad istanza della parte di ammissione della C.T.U.); 20 febbraio 1998 n. 1783R (Il diniego del giudice all'istanza della parte di ammissione della C.T.U. richiede adeguata motivazione).

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