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Sent.C. Cass. 20/11/2000, n. 14979

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Ammissione - Valutazione del giudice - Suo diniego ad istanza di ammissione dalla parte - Motivazione adeguata - Necessità.
1. La consulenza tecnica di ufficio è un mezzo istruttorio non una prova vera e propria è, pertanto, sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito il quale, tuttavia, non può respingere, senza adeguata motivazione, una istanza di ammissione di tale mezzo formulata dalla parte, sempre che in essa siano state indicate le ragioni dell'indispensabilità delle indagini tecniche per la decisione.

1a. Sul potere discrezionale del giudice di merito all'ammissione della consulenza tecnica del giudice ved. Cass. 20 febbraio 1998 n. 1783R (Il diniego del giudice all'istanza della parte di ammissione della C.T.U. richiede adeguata motivazione).

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