FAST FIND : GP4277

Sent.C. Cass. 27/09/1999, n. 10700

47471 47471
1. Professionisti - Organi professionali - Elezione - Reclamo entro 10 giorni - Decorrenza.
1. In tema di elezione dei consigli locali degli ordini professionali (nella specie, quello dei geometri), il reclamo avverso i risultati dell'elezione va proposto al Consiglio nazionale entro dieci giorni della proclamazione; tale termine decorre dalla proclamazione di tutti i componenti da eleggere e non può pertanto ritenersi che, in ipotesi di ricorso al ballottaggio, esso decorra, per i vizi non concernenti la fase di ballottaggio, fin dalla prima votazione, giacché trattasi di termine unico previsto per il reclamo avverso l'esito complessivo della fase elettorale, e non può perciò intendersi riferito ai risultati progressivamente raggiunti.

1a. (CNOC.1A) Ved Cass. 9 luglio 1999 n. 7207R (Nel procedimento da seguire in caso di contenzioso sulla elezione dei rappresentanti dell'Ordine - o del Collegio - di architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti agrari e periti industriali - che sono i professionisti tecnici indicati nell'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 N.d.r. - devono essere rispettati i principi generali del processo civile tra cui quello del contraddittorio; quindi esso deve svolgersi con la partecipazione, oltre che del reclamante, anche del Consiglio dell'Ordine - o del Collegio - e dei professionisti che sono risultati eletti).
(D.Lgs. 23 novembre 1944 n. 382, art. 6)[R=DLG38244,A=6]

Dalla redazione