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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Distanze tra costruzioni al confine con vie e piazze pubbliche
C. Stato 24/05/2018, n. 3098, chiarisce che ai sensi dell’art. 879 del Codice civile, comma 2, le norme relative alle distanze non si applicano alle costruzioni erette a confine con le piazze e le vie pubbliche, dovendosi in tal caso osservare le leggi e i regolamenti per esse specificamente dettati.
La norma, esplicitamente riferita al caso di due fondi privati separati da via pubblica, è a fortiori applicabile quando la costruzione (nella specie un’edicola realizzata sul marciapiede) è edificata su suolo pubblico.
La deroga prevista dal menzionato art. 879 del Codice civile, comma 2, discende dalla considerazione che in presenza di una strada pubblica non emerge tanto l'esigenza di tutelare un diritto soggettivo privato, quanto quella di perseguire il preminente interesse pubblico ad un ordinato sviluppo urbanistico, che trova la sua disciplina esclusivamente nelle leggi e nei regolamenti urbanistico edilizi.