Sent. C. Cass. 14/07/2000, n. 494 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 14/07/2000, n. 494

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano insediamenti produttivi - Controversie - Giurisdizione amministrativa.
1. L'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle Amministrazioni pubbliche in materia di urbanistica ed edilizia, abbraccia la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso; rientra pertanto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la domanda proposta nei confronti del Comune dal soggetto che, a seguito di convenzione, abbia attuato il piano per insediamenti produttivi per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca della delibera di affidamento dell'incarico, atteso che l'attività gestionale di attuazione del piano attiene al governo dell'uso del territorio, senza che possa rilevare in base a quali moduli, privatistici o pubblicistici, l'attività si svolga, perché ciò che conta è che i modelli attuativi siano connotati dall'essere funzionali alla realizzazione concreta della pianificazione.

1a. Sui piani di insediamento produttivi ved. C. Stato IV 22 maggio 2000 n. 2939R (Il piano di insediamenti produttivi ha valore di piano urbanistico locale); Cass. 24 febbraio 1999 n. 1602R (Il piano di insediamenti produttivi ha valore di piano particolareggiato di esecuzione con efficacia decennale non prorogabile, di regola); C. Stato IV 5 maggio 1997 n. 478R (Procedimento ex art. 27 della L. 1971 n. 865).
(D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, art. 34)[R=DLG8098,A=34]

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