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11/07/2018

Aggiudicazione dell’appalto a concorrente collegato: chiarimenti della Corte UE

Gli offerenti “collegati” non hanno l’obbligo di dichiarare la situazione di “collegamento” all’amministrazione aggiudicatrice, ma sono esclusi se, a seguito della verifica che quest'ultima è tenuta ad effettuare, risulti che le offerte non siano autonome e indipendenti.

Secondo la sentenza della Corte di giustizia 17/05/2018, causa C-531/16, in assenza di esplicita previsione normativa o di condizione specifica nel bando di gara o nel capitolato d’oneri che disciplina le condizioni di aggiudicazione di un appalto pubblico, gli offerenti collegati che presentano offerte separate in una medesima procedura di gara non sono tenuti a dichiarare, di loro propria iniziativa, i loro collegamenti all’amministrazione aggiudicatrice.

Di contro l’amministrazione aggiudicatrice, quando dispone di elementi che mettono in dubbio l’autonomia e l’indipendenza di offerte presentate da taluni offerenti, è tenuta a verificare, eventualmente richiedendo informazioni supplementari dai suddetti offerenti, se le loro offerte siano effettivamente autonome e indipendenti. Dall'esito negativo di tale verifica discende l'impossibilità di attribuire l'appalto agli offerenti collegati in quanto tale circostanza comporterebbe la violazione dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione.

Dalla redazione