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Sent.C. Stato 10/11/2000, n. 6056

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Offerte anomale - Esclusione 10% ex art. 21, comma 1 bis, L. Merloni - Modalità.
1. L'art. 21, comma 1 bis, 1° periodo, della Legge Merloni L. 11 febbraio 1994 n. 109 prescrive, ai fini della valutazione delle offerte anomale, l'esclusione del 10% arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, effettuata su tutte le offerte ammesse; pertanto il 10% deve essere sottratto due volte, dall'estremo superiore e poi da quello inferiore dell'elenco delle offerte ammesse.

1a. Ved. nota 1a. a C. Conti, Lombardia 3 ottobre 2000 n. 1247/EL[R=WCO3O1247]; C. Stato IV 29 giugno 2000 n. 3493R e C. Stato V 23 maggio 2000 n. 2990R.
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, comma 1 bisR; L. 18 novembre 1998 n. 415, art. 7, comma 1)[R=L41598,A=7]

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