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Sent.C. Cass. 05/10/2000, n. 13276

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1. Appalti oo.pp. - Cottimo fiduciario - Ex L.R. Lazio 1984/54 - Pagamenti - Ritardo - Responsabilità P.A. - Insussistenza - Azione di arricchimento senza causa - Esperibilità.
1. Il procedimento di affidamento di lavori pubblici di cui alla L.R. Lazio 1984/54 postula che l'obbligo del pagamento del corrispettivo nei confronti dell'affidatario cottimista insorga soltanto quando la giunta regionale autorizzi l'intervento, provvedendo ai relativi adempimenti (e, cioè, all'impegno di spesa nonché alla nomina del funzionario delegato, cui viene accreditata la somma impegnata con l'incarico di provvedere alla liquidazione dei certificati di pagamento via via inoltratigli dal funzionario tecnico). Per tale autorizzazione la legge non impone l'osservanza di un preciso termine (stabilendo soltanto che la relativa deliberazione debba essere adottata nella prima seduta utile dopo che il coordinatore abbia fatto pervenire il processo verbale e la perizia giustificativa dei lavori stessi), con la conseguenza che, ove l'approvazione dell'intervento sommamente urgente intervenga a notevole distanza di tempo dall'esecuzione delle opere (nella specie, oltre due anni), nessuna responsabilità contrattuale per ritardato pagamento del corrispettivo spettante al cottimista grava sull'amministrazione, che potrà essere convenuta in giudizio soltanto con un'azione di arricchimento senza causa per l'indebito vantaggio tratto dal godimento di un'opera eseguita in via d'urgenza (e salva l'eventuale responsabilità del funzionario che abbia impedito il regolare svolgimento del procedimento).

1a. Sui lavori in economia ed il cottimo fiduciario per l'esecuzione di lavori pubblici ved. C. Conti, Abruzzo 20 luglio 1999 n. 572R (L'accordo con l'impresa di fiducia - ex art. 67 RD. 25 maggio 1895 n. 350[R=RD25MA95] - per l'esecuzione di lavori in economia con cottimo fiduciario, è un appalto come definito dall'art. 1655 Cod. civ.).
(Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36[R=DPR106362,A=35], L.R. Lazio 17 settembre 1984 n. 54)

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