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Sent.C. Cass. 30/07/2004, n. 14647

50089 50089
1. Appalti ll.pp. - Cottimo fiduciario - Situazione di particolare urgenza - Obbligo di pagamento del corrispettivo - Sorge con l'impegno di spesa. 2. Appalti ll.pp. - Cottimo fiduciario - Pagamento almeno con l'ultimazione lavori - Condizioni - Stipula di convenzione in attesa del perfezionamento del contratto.
1. Il procedimento di affidamento di lavori pubblici nelle situazioni di particolare urgenza previste dall'art. 70 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, postula che l'obbligo del pagamento del corrispettivo nei confronti dell'affidatario cottimista sorga non a seguito della semplice esecuzione dei lavori, ma soltanto con l'adozione del relativo impegno di spesa da parte del Ministero, comunque costituente, (in base alle disposizioni degli artt. 49 e 50 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, nonché degli artt. 269 e 270 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827), il provvedimento che riconosce una spesa dello Stato e ne determina l'ammontare, perciò rappresentando il titolo giuridico in base al quale - pur in mancanza di un contratto - il corrispettivo del cottimo può essere legittimamente erogato (salva soltanto, prima dell'adozione di detto provvedimento, la concessione di acconti ed anticipazioni ai sensi dell'art. 78 del R.D. n. 350 cit.). 2. Nel caso di lavori dati in appalto con il sistema del cottimo fiduciario, il contratto non deve intendersi concluso con l'affidamento dei lavori all'appaltatore da parte del funzionario responsabile, salvo la successiva regolarizzazione e/o approvazione del Ministero, con il conseguente obbligo dell'amministrazione di corrispondere il compenso, pattuito con il mero incontro delle volontà, quanto meno a decorrere dalla ultimazione dei lavori stessi; ai predetti fini è, invece, necessaria la stipula di una formale convenzione, come si ricava sia dalle disposizioni generali degli artt. 16 e 17 R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sulla stipulazione dei contratti dello Stato, sia dall'art. 74 R.D. del 25 maggio 1895 n. 350 (che, con specifico riferimento al cottimo, ribadisce l'esigenza di una formale convenzione contenente l'indicazione di tutti gli elementi richiesti dalla norma), sia dall'art. 4 D.P.R. del 16 luglio 1962 n. 1063 (che attribuisce al cottimista la facoltà di «svincolarsi dall'impegno» - non avente, dunque, ancora la funzione di contratto - qualora la sua offerta non sia accettata ed approvata dal Ministero entro 30 giorni dalla presentazione).

1. Ved. Cass. 5 ottobre 2000 n. 13276 R 2. Ved. Cass. 2 marzo 2004 n. 4201 R; 18 settembre 2003 n. 13749 R
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 70 e 78; [R=RD25MA95] R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, artt. 49 e 50; R R.D. 23 maggio 1924 n. 827, artt. 269 e 270) (R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 74; R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, artt. 16 e 17; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 4) [R=DPR106362]

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