Sent.C. Cass. 04/02/2000, n. 1217 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 04/02/2000, n. 1217

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Risoluzione - Azione dell'appaltatore - Giurisdizione A.G.O. - Successiva rescissione del contratto disposta dall'amministrazione - Ininfluenza.
1. In tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore può del tutto legittimamente invocare la risoluzione del contratto stipulato con l'Ente committente in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale, senza che l'eventuale provvedimento di rescissione adottato successivamente dall'Amministrazione sia di ostacolo all'esame (ed all'eventuale accoglimento) della domanda risolutoria, atteso che la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed agli obblighi scaturenti da un contratto di appalto di opere pubbliche non resta esclusa per il fatto che il committente si sia avvalso della facoltà di rescindere il rapporto con proprio atto amministrativo ai sensi dell'art. 340 L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F - stante l'inidoneità dell'atto autoritativo ad incidere sulle suddette posizioni soggettive, inerenti ad un contratto di natura privatistica -; ne consegue che il giudice ordinario adito ben può accertare l'effettiva esistenza delle condizioni di legittimità della pronunciata rescissione, sia pur al limitato scopo (e nel rispetto dei limiti interni delle proprie attribuzioni giurisdizionali) della disapplicazione, in via incidentale, del provvedimento amministrativo - se contra legem - onde statuire sulla domanda di risoluzione preventivamente introdotta dall'appaltatore. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la Corte suprema ha anche specificato che nella valutazione del provvedimento amministrativo di rescissione del contratto, il giudice deve valutare le situazioni soggettive nascenti dal contratto stesso alla luce della loro natura paritaria - tale, cioè, da non consentirne la degradazione ad interesse legittimo - ed attraverso un'indagine globale ed unitaria, coinvolgente il comportamento di ciascuna delle parti e l'influenza che questo ha dispiegato su quello dell'altra, non tollerando l'unitarietà del rapporto obbligatorio una valutazione frammentaria e settoriale dell'agire dei singoli contraenti).

L. 20 marzo 1865 n. 2248R, All. F (Testo Unico delle leggi sui lavori pubblici) Art. 340 (1° c.) L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. (2° c.). In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio. Art. 345 - È facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite.
(Cod. civ. art. 1671; L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, artt. 340 e 345)R

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