Sent.C. Cass. 04/02/2000, n. 1217 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 04/02/2000, n. 1217

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1. Appalti oo.pp. - Sospensione lavori - Opzione per scioglimento del contratto senza indennità - Art. 30 Cap. gen. oo.pp. - Applicabilità solo per sospensione legittima.
1. In tema di appalti pubblici, l'opzione concessa all'appaltatore dall'art. 30 del Capitolato generale approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, in caso di sospensione dei lavori, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento, si riferiscono a sospensioni legittime dei lavori, in quanto "dovute a ragioni di pubblico interesse o necessità" (come espressamente previsto all'inizio dell'art. 30 cit. secondo comma) non già ad ipotesi di sospensione illegittima od a protrazione illegittima della sospensione (nella specie, verificatasi per fatto colposo imputabile all'Amministrazione).

1. Cfr. Cass. 5 agosto 1997 n. 7196R.
(Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30)[R=DPR106362,A=30]

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