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20/07/2018

Termine di prescrizione dell'azione di risarcimento danni per difetti dell'opera

Con riferimento all'azione di risarcimento danni per vizi dell'opera, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione ordinaria, invece di quello biennale di cui all'art. 1667 c.c.

La Sent. C. Cass. civ. 26/06/2018, n. 16830, ha ricordato che, in tema di appalto, la prescrizione biennale di cui all'art. 1667, comma 3, c.c., opera per tutte le azioni di cui all'art. 1668 c.c., ma non per le comuni azioni contrattuali e per l'eventuale connessa azione di risarcimento dei danni.

Infatti, nel caso in cui contro l'appaltatore non venga azionata la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., per l'ipotesi in cui l'opera eseguita presenti vizi, difformità o difetti, ma venga formulata una ordinaria azione di risarcimento danni, resta applicabile la disciplina dettata dalla normativa generale in materia di inadempimento contrattuale (artt. 1453 e 1455 c.c.) o di illecito extracontrattuale (artt. 2043 c.c. e segg.), con il conseguente assoggettamento di essa agli ordinari termini di prescrizione e non al regime di decadenza e prescrizione breve di cui all'art. 1667 c.c.

Dalla redazione