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Sent. C. Stato 29/04/2000, n. 2544

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Sanzioni amministrative applicabili - Individuazione.
1. Il divieto di irretroattività della legge è stabilito dall'art. 25, 2° comma della Costituzione soltanto per la legge penale e pertanto per determinare il campo di applicabilità delle sanzioni amministrative per abusi edilizi bisogna riferirsi al momento della scelta operata dalla pubblica Amministrazione fra demolizione e sanzione alternativa e non già alla data della costruzione abusiva.

Ved. C. Stato V 9 febbraio 1996 n. 152R. La Costituzione, all'art. 25, 2° comma, stabilisce che "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". Ved. Cass. pen. V 2 dicembre 1999 n. 13812[R=WP2D9913812], III 19 ottobre 1999 n. 11839[R=WP19O9911839], 15 ottobre 1999 n. 11808[R=WP15O9911808] e 9 ottobre 1999 n. 2294[R=W9O992294].
(Cost. art. 25, 2° comma)

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