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Sent. C. Stato 09/02/1996, n. 152

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Misure repressive - Norme applicabili anche retroattive.
1. In materia di sanzioni amministrative non vige il divieto di retroattività, che la Costituzione pone solo per le leggi penali, per cui, per determinare la sfera di applicabilità della disciplina sanzionatoria sopravvenuta in materia di illeciti edilizi, deve aversi riguardo non alla data della costruzione abusiva ma al momento in cui l'Amministrazione opera la scelta (peraltro non irretrattabile) tra demolizione e sanzione alternativa; pertanto, la sanzione pecuniaria è applicabile ogni qual volta, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, l'Amministrazione decida di non procedere alla demolizione di un edificio del quale permanga il carattere abusivo.

1. Ved. C. Stato VI 28 giugno 1982 n. 317.[R=WCS28G82317] 1a. Come nota 1a. e 2a. a C. Stato V 9 gennaio 1996 n. 29.R

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