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12/06/2018

Compensi Ingegneri e Architetti: anche le "vecchie" tariffe erano derogabili

Importante pronuncia della Corte di Cassazione (14293/2018) sulle fonti di riferimento in merito ai compensi professionali e sulla concreta applicazione del regime tariffario vigente fino al 2012, prima della soppressione delle tariffe.

In particolare, Cass. 04/06/2018, n. 14293 ha chiarito che nella disciplina delle professioni intellettuali, anche durante il regime di vigenza delle tariffe professionali, il contratto costituiva la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresentava una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale era dato ricorrere, ai sensi dell’art. 2233 del Codice civile, soltanto in assenza di pattuizioni tra le parti al riguardo.

Pertanto, il compenso spettante al professionista, pur in presenza di norme che prevedevano l'inderogabilità delle tariffe professionali (cfr. art. 6 della L. 404/1977), era comunque liberamente determinabile dalle parti, potendo anche formare oggetto di rinuncia da parte del professionista, salva resistenza di specifiche norme proibitive che, limitando il potere di autonomia delle parti, rendessero indisponibile il diritto al compenso per la prestazione professionale e vincolante la determinazione del compenso stesso in base a tariffe.

Peraltro, nella normativa concernente le professioni di ingegnere ed architetto non vi è mai stata una disposizione espressa diretta a sanzionare con la nullità eventuali clausole in deroga alle tariffe e, sul piano logico, le norme sull’inderogabilità dei minimi tariffari erano contemplate non a tutela di un interesse generale della collettività ma di un interesse di categoria, onde per una clausola che si discosti da tale principio non era in ogni caso configurabile - in difetto di un’espressa previsione normativa in tal senso - il ricorso alla sanzione della nullità, dettata per tutelare la violazione d’interessi generali.

Il principio d’inderogabilità era diretto ad evitare che il professionista potesse essere indotto a prestare la propria opera a condizioni lesive della dignità della professione (sicché la sua violazione, in determinate circostanze, può assumere rilievo sul piano disciplinare), ma non si traduceva in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, allorché questa fosse stata valutata dalle parti nel quadro di una libera ponderazione dei rispettivi interessi.

Dalla redazione