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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Toscana: modifiche procedurali in materia di valutazioni ambientali
Le disposizioni della L.R. Toscana 25/05/2018, n. 25 non si applicano ai procedimenti per i quali sia già stata presentata istanza di avvio alla data della sua entrata in vigore.
VAS - La legge aggiorna i riferimenti ad altre fonti normative, contenuti nel testo del titolo II della L.R. Toscana 10/2010, e provvede a minimi adeguamenti delle procedure a seguito dell’esperienza applicativa della norma, in particolare per quanto attiene alla migliore definizione delle funzioni dell’autorità competente, a precisazioni in merito alla fase preliminare e alla partecipazione della Regione alle procedure di VAS di competenza statale. Si prevede, inoltre, di eliminare la previsione di uno specifico regolamento in materia di VAS.
VIA - La legge, oltre che ad esigenze di semplificazione, precisazione e razionalizzazione del testo e omogeneizzazione della disciplina dettata dalla L.R. Toscana 10/2010, risponde altresì alla necessità di adeguare la normativa regionale alle disposizioni contenute nel D. Leg.vo 104/2017, provvedendo a dettare le disposizioni attuative che il legislatore nazionale demanda alle regioni e a rinviare, per il resto, alla disciplina statale. Tra gli aspetti più significativi della norma l’introduzione del provvedimento autorizzatorio unico (articolo 27-bis del D. Leg.vo 152/2006), stabilendo che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce provvedimento unico di VIA ed autorizzazione, sia adottata con deliberazione della Giunta regionale. Il provvedimento modifica, altresì, il procedimento di screening e aggiorna anche le disposizioni relative all'istituto della inchiesta pubblica, che l'autorità competente può disporre in riferimento a un progetto per il quale è in corso un procedimento di VIA.