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Sent.C. Cass. 27/07/1999, n. 516

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1. Opere pubbliche - Concessione di sola costruzione - Controversia - Art. 31 bis L. 1994 n. 109 - Questioni su diritti soggettivi - Giurisdizione A.G.O. - Anche per giudizi pendenti.
1. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31 bis L. 11 febbraio 1994 n. 109 (introdotto dall'art. 9 D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995 n. 216), le controversie relative alle concessioni di sola costruzione di opere pubbliche sono assoggettate agli ordinari criteri di riparto giurisdizionale in tema di appalto di opere pubbliche e sono pertanto devolute alla giurisdizione del giudice ordinario quando si controverta su posizioni di diritto soggettivo; poiché esigenze di economia processuale impongono di attribuire rilevanza alla giurisdizione (così come alla competenza) sopravvenuta anche alla luce del nuovo testo dell'art. 5 Cod. proc. civ. (come risultante dalla L. 26 novembre 1990 n. 353), in caso di giudizio su diritti pendente alla data di entrata in vigore dell'art. 31 bis cit., innanzi al giudice ordinario, questi, sebbene originariamente sfornito di giurisdizione, non deve dichiararne il difetto ma decidere nel merito dato il sopravvenire per effetto della nuova legge di un criterio di collegamento tra la controversia e l'ufficio giudiziario adito.

1a. (CONC.3) Sulla concessione e l'art. 31 bis, 4° comma della L. 11 febbraio 1994 n. 109 (cd. "Legge Merloni") - che la ha equiparata all'appalto - ved. Cass. S.U. 17 dicembre 1998 n. 12622R (Sulle controversie relative a concessioni - anche se comprendenti attività tecniche ed amministrative, oltre alla costruzione - la giurisdizione è regolata come per gli appalti, dall'art. 31 bis, 4° comma, L. 1994 n. 109); S.U. 11 novembre 1997 n. 11132R (Dall'ambito di operatività dell'art. 31 bis, L. 94/109 riguardo alla equiparazione delle concessioni agli appalti sono escluse le concessioni estese alla progettazione e gestione degli impianti); S.U. 12 giugno 1997 n. 5299R (Sul riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo nel quadro della equiparazione delle concessioni agli appalti stabilita dall'art. 31 bis L. 94/109).
(Cod. proc. civ. art. 5; L. 26 novembre 1990 n. 353[R=L35390]; L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 31 bisR; L. 2 giugno 1995 n. 216)[R=L21695]

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