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Sent.C. Cass. 12/06/1997, n. 5299

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1. Opere pubbliche - Concessione - Art. 31 bis L. 1994 n. 109 - Equiparazione agli appalti - Conseguenze - Riparto della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo - Applicazione di identici principî - Giudizi pendenti all'entrata in vigore del D.L. 1995 n. 101 - Estensione.
1. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31 bis L. 11 febbraio 1994 n. 109 (introdotto dall'art. 9 D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995 n. 216), il cui quarto comma dispone che, ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti, anche le controversie relative alla concessione di sole costruzioni di opere pubbliche devono rimanere assoggettate agli ordinari criteri di riparto giurisdizionale in tema di appalto di opere pubbliche, con la conseguenza che tali controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, soltanto in ordine ai profili riguardanti la vicenda traslativa delle pubbliche funzioni predette, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e parimenti quella arbitrale, se prevista dal rapporto) per le controversie che abbiano ad oggetto questioni relative a diritti soggettivi, perché concernenti gli altri aspetti del rapporto tra la Pubblica amministrazione concedente e il privato, tra cui quelli più specificamente attinenti all'attività di costruzione dell'opera pubblica, qualificabili in termini di appalto; tale disposizione trova applicazione anche ai giudizi che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 101 del 1995 cit., pendevano innanzi al giudice ordinario (e tale deve considerarsi il giudizio instaurato a seguito dell'impugnativa di un lodo arbitrale allorché la domanda sia stata introdotta innanzi agli arbitri prima della data suddetta, sempre che la controversia abbia ad oggetto posizioni di diritto soggettivo).

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