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Sent.C. Cass. 11/11/1997, n. 11132

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1. Opere pubbliche - Concessioni - Equiparazione agli appalti ex art. 31 bis L. 1994 n. 109 - Ambito di operatività - Concessioni estese alla progettazione e gestione degli impianti - Esclusione.
1. L'art. 31 bis, 4° c., L. 11 febbraio 1994 n. 109, nel disporre che «ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti», fa riferimento alle concessioni di sola costruzione di opere pubbliche, restando esclusi i casi in cui il provvedimento concessorio abbia un oggetto più esteso e si riferisca anche alla progettazione ed alla gestione dell'impianto da costruire.

1. Ved. Cass. S.U. 9 dicembre 1996 n. 10955 R e S.U. 13 giugno 1996 n. 5450[R=W13G965450]. La L. 11 febbraio 1994 n. 109 è la Legge quadro in materia di lavori pubblici, cioè la cd. Legge Merloni, nel testo integrato con le modifiche introdotte dalla L. 2 giugno 1995 n. 216. L'art. 31 bis contiene «Norme acceleratorie in materia di contezioso» e comprende, nel 4° comma, la disposizione che nella massima suddetta è riportata fra virgolette.
L. 11 febbraio 1994 n. 109 art. 31 bis, 4° commaR

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