Sent. C. Cass. 09/10/1998, n. 10064 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 09/10/1998, n. 10064

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1. Professionisti - Onorario - Determinazione - Criteri ex art. 2233 Cod. civ. - Violazione delle norme sulla inderogabilità dei minimi di tariffa - Nullità del patto in deroga - Esclusione.

1. Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 Cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36 comma 1 Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato; la violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari (quale, per i geometri, quello contenuto nella L. 2 marzo 1949 n. 144) non importa la nullità, ai sensi dell'art. 1418 comma 1 Cod. civ., del patto in deroga, in quanto si tratta di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.

1. Ved. Cass. 26 luglio 1990 n. 7543R, 12 maggio 1990 n. 4087R, S.U. 5 giugno 1989 n. 2697[R=W5G892697] in senso difforme ma solo per l'onorario di avvocato, S.U. 16 gennaio 1986 n. 224R, 14 marzo 1985 n. 1990R, 15 gennaio 1983 n. 705[R=W15GE83705], 18 ottobre 1976 n. 3583[R=W18O763583], 24 giugno 1968 n. 2123[R=W24G682123].


(Cost. art. 36, 1° c.; Cod. civ. artt. 1371, 1418, 1° c. e art. 2233; L. 2 marzo 1949 n. 144, art. 53, 2° comma)R

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