Sent.C. Cass. 14/03/1985, n. 1990 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 14/03/1985, n. 1990

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1. Progetto - Sommario ed esecutivo - Qualificazione di un progetto intermedio, parzialmente esecutivo - Inammissibilità. 2. Professionisti - Compenso adeguato ex art. 2233 C.c. - Criterio applicabile solo in mancanza di tariffe inderogabili.
1. La tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e quello di massima, per cui il giudice non può, ai fini della liquidazione del compenso, qualificare un "getto come parzialmente esecutivo, ma, procedendo alla verifica dei dati e delle caratteristiche del progetto medesimo nella sua globalità e facendo ricorso, ove necessario, al criterio della prevalenza, deve qualificarlo di massima se esso esprime le linee essenziali e le direttive fondamentali e generali dell'opera nel momento della ideazione e rappresentazione, anche se in concreto sia provvisto di elementi che superino gli stretti limiti del progetto di massima; ovvero esecutivo, se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera, con tutti i dati e gli elementi necessari alla sua corretta attuazione, pur se presenti marginali insufficienze o lacune e manchi di qualche particolare attinente alla esecuzione dell'opera. 2. In tema di compenso per prestazioni professionali, non è consentito all'interprete ipotizzare un nuovo tipo di prestazione professionale rispetto a quelle previste dalla legge, sulla base del disposto del 2° c., dell'art. 2233 C.c., per il quale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata alla importanza dell'opera ed al decoro professionale, significando tale norma soltanto che, in caso di compenso convenzionale, una eventuale deviazione dalle tariffe (che non siano inderogabili) è illegittima ove violi il suddetto criterio.

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