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Sent.C. Cass. 16/01/1986, n. 224

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1. Onorario - Minimi inderogabili di tariffa - Patto contrario - Validità 2. Onorario - Art. 36, 1° c., Costituzione - Inapplicabile al lavoro autonomo 3. Onorario - Criteri di determinazione ex art. 2233 C.c.
1. La violazione della norma di legge che -perseguendo un interesse non generale della collettività ma particolare della categoria professionale - vieta l'esercizio della professione ad onorari inferiori a quelli stabiliti nella relativa tariffa non comporta, in mancanza di una esplicita previsione di legge, la nullità ex art. 1418, 1° c., C.c. del patto in deroga al minimo tariffario. 2. L'art. 36, 1° c., Cost. - che prevede il diritto del lavoratore alla retribuzione sufficiente - riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato e non è applicabile al compenso per altre prestazioni lavorative, quali quelle di lavoro autonomo e, in particolare, di lavoro libero-professionale. 3. Il compenso spettante al professionista va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 C.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione di tale compenso attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione che. sia intervenuta tra le parti e, solo in mancanza di quest'ultima, alla tariffa, agli usi e, da ultimo, alla valutazione del giudice.

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