Sent.C. Cass. 12/05/1990, n. 4087 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 12/05/1990, n. 4087

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1. Geometra - Tariffe professionali - Rilevanza solo all'interno dell'Ordine professionale - Conseguenze - Sanzioni disciplinari per la violazione - Applicabilità - Patti in deroga ai minimi di tariffa - Validità nei rapporti esterni.
1. Il principio dell'inderogabilità della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con L. 2 marzo 1949 n. 144, é vigente solo nell'ambito interno dell'Ordine professionale, per cui qualsiasi sua violazione determina una sanzione di carattere disciplinare a carico del professionista, ma non opera rispetto all'ambito esterno, e quindi nei rapporti contrattuali, per cui la suddetta tariffa ha unicamente valore suppletivo dell'autonomia contrattuale delle parti con la conseguenza che la determinazione del compenso non comporta la nullità del relativo patto che, ancorché contrario ai minimi tariffari, resta prevalente rispetto agli stessi.

1. Ved. Cass. 20 novembre 1981 n. 6180[R=W20N816180], 24 ottobre 1978 n. 4809.[R=W24O784809]
Cost. art. 36; C.c. art. 2233; L. 2 marzo 1949 n. 144R

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