Sent.C. Cass. 26/07/1990, n. 7543 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 26/07/1990, n. 7543

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1. Professionista - Compenso - Art. 36 Cost. - Inapplicabilità - Anche per attività parasubordinata.
1. Il precetto dell'art. 36, 1° c., Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, non è applicabile ai rapporti di lavoro autonomo, come quello concernente l'esercizio di prestazione d'opera professionale (art. 2229 C.c.), priva del requisito della subordinazione, ancorché in regime di parasubordinazione (art. 409 n. 3 C.p.c.).

1. La giurisprudenza della Corte suprema è costante sul principio sopra enunciato: ved. Cass. 19 aprile 1974 n. 1073 [R=W19A741073], 22 luglio 1974 n. 2202[R=W22L742202], 17 maggio 1975 n. 1945, [R=W17MA751945] 10 novembre 1977 n. 4853. [R=W10N774853] Sul rapporto di parasubordinazione - cioè di collaborazione che si concreta quando il professionista svolge per il proprio cliente prestazioni continuative e coordinate, prevalentemente personali, anche se non a carattere subordinato, ex art. 409 n. 3 C.p.c.

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