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11/05/2018

Risoluzione contrattuale sub iudice: esclusione per grave illecito professionale

Anche in presenza di una risoluzione per inadempimento di un precedente contratto che si trovi sub iudice, alla Stazione appaltante non è precluso applicare ugualmente la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), D. Leg.vo 50/2016, dimostrando “con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.

Il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia con sentenza 30/04/2018, n. 252 ha affermato tale principio precisando che ai fini dell’esclusione dalla gara occorre, però, che la Stazione appaltante sia in grado di far constare con i necessari supporti probatori, e con motivazione adeguata, la effettività, gravità e inescusabilità degli inadempimenti dell’impresa, e perciò, correlativamente, la mera pretestuosità delle contestazioni da questa sollevate in giudizio avverso la misura risolutoria, oltre che, naturalmente, la dubbia “integrità o affidabilità” del medesimo operatore.

Tale conclusione è in linea con quanto già espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 02/03/2018, n. 1299 che ha già osservato che il pregresso inadempimento, anche se non abbia prodotto gli effetti risolutivi, risarcitori o sanzionatori tipizzati dal legislatore, può rilevare comunque a fini escludenti qualora assurga al rango di “grave illecito professionale”, tale da rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico. Deve pertanto ritenersi rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante la valutazione della portata di “pregressi inadempimenti che non abbiano (o non abbiano ancora) prodotto” simili effetti specifici, fermo restando che in tale eventualità i correlativi oneri di prova e motivazione incombenti sull’Amministrazione sono ben più rigorosi e impegnativi rispetto a quelli operanti in presenza delle particolari ipotesi esemplificate dal testo di legge.

Al riguardo si segnala che il Consiglio di Stato, con ordinanza 03/05/2018, n. 2639, ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale della compatibilità con il diritto europeo dell’art. 80, D. Leg.vo 50/2016 (comma 5, lett. c) in discorso, nella parte in cui prevede che l’esclusione dell’operatore economico possa essere disposta solo nel caso in cui la risoluzione non sia stata contestata o sia confermata all’esito di un giudizio.

Dalla redazione