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10/05/2018

Autorizzazione paesaggistica: adeguatezza della motivazione e presupposti per l’annullamento

Il Consiglio di Stato ha ribadito importanti principi sull'adeguatezza della motivazione dell’autorizzazione paesaggistica, nonché sui presupposti e limiti dell’annullamento di una autorizzazione paesaggistica comunale da parte della Soprintendenza.

La Sent. C. Stato 20/03/2018, n. 1799, ha ricordato che l'atto di autorizzazione paesaggistica dell'ente locale, espressione dell'esercizio di valutazioni tecniche, deve contenere un’adeguata motivazione, e deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

In particolare, la motivazione può ritenersi adeguata quando risponde a un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione:
a) dell'edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati;
b) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l’indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni;
c) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l'indicazione dell'impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio.

Inoltre, in tema di annullamento del nulla osta paesaggistico comunale da parte della Soprintendenza, è stata richiamata la giurisprudenza amministrativa consolidata, in base alla quale rileva qualsiasi vizio di legittimità, riscontrato nella valutazione formulata in concreto dall’ente territoriale, ivi compreso l’eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica (sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta); l’unico limite essendo costituito dal divieto di effettuare un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall’ente, sempre che quest'ultimo abbia motivato in maniera adeguata in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’opera.
 

Dalla redazione