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08/05/2018

Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per progettazione e realizzazione di edifici pubblici

Sono state aggiornate le FAQ che forniscono chiarimenti per l'applicazione dei Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Codice appalti (D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50), le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In data 17/04/2018 sono state aggiornate le FAQ (Frequently Asked Questions) relative al D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 11/10/2017, il quale definisce i criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica di edifici pubblici che le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare per qualunque importo e per l’intero valore delle gare.

In particolare, sono stati forniti chiarimenti in merito ai seguenti argomenti:

- Criterio 2.1.1 "Sistemi di gestione ambientale" del suddetto decreto. A seguito della domanda se la certificazione ISO 14001 o EMAS o equivalenti è richiesta anche al gruppo di progettazione, è stato chiarito che il criterio si riferisce alla ditta appaltatrice che esegue i lavori; potrebbe riferirsi anche agli studi di progettazione in caso di offerta per gara di progettazione, ma comunque il criterio non è obbligatorio ai sensi del codice appalti e sta alla stazione appaltante decidere se inserirlo nella documentazione di gara. 

- Capitolo 2.2 "Specifiche tecniche per gruppi di edifici" del suddetto decreto. È stato chiesto cosa si intenda per gruppi di edifici, poiché non vi è alcuna definizione di “gruppo o gruppi di edifici” nei decreti nazionali e, senza una definizione specifica di cosa s’intenda per gruppi di edifici, non appare chiaro come e in quali casi applicare i criteri del capitolo in oggetto. È stato chiarito che per gruppi di edifici si intende un insieme di due o più edifici, siano essi contigui o meno.

 

Dalla redazione