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Sent. C. Cass. 09/01/1993, n. 147

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1. Edilizia ed urbanistica - Regolamento edilizio - Annesso programma di fabbricazione - Efficacia - Momento determinante - Data di completamento del termine di affissione all'albo comunale - Rilevanza - Contrasto con art. 4 L. 1971 n. 291 - Inconfigurabilità
1. I regolamenti edilizi e gli annessi programmi di fabbricazione acquistano efficacia normativa solo dalla data in cui si completa il termine della loro affissione nell'albo comunale, così com'è stabilito dall'art. 10 L. 17 agosto 1942 n. 1150, in relazione all'art. 62 3° c. R.D. 3 marzo 1934 n. 383 - nel testo sostituito dall'art. 21 L. 9 giugno 1947 n. 530; e non dalla data del decreto di approvazione del regolamento da parte della competente Autorità regionale o da quella della pubblicazione di tale decreto nel bollettino ufficiale della Regione, perché la natura normativa dei predetti regolamenti e dei relativi programmi di fabbricazione (che, ancorché qualificabili come distinti strumenti urbanistici, non possono assumere autonoma operatività quando siano ammessi al regolamento edilizio) conferisce alle forme di pubblicità prescritte dall'art. 10, 5° c., L. 17 agosto 1942 n. 1150 valore integrativo del provvedimento, escludendo la possibilità della sua applicazione prima del loro adempimento; tale principio non è contraddetto dalla disposizione dell'art. 4 L. 1° giugno 1971 n.291, che esclude l'applicabilità delle norme di salvaguardia stabilite, per i Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 (art. 41 quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150) sin dalla data di presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione alla competente Autorità per l'approvazione, piuttosto che dal momento in cui questi strumenti acquistano efficacia, perché tale norma ha solo la funzione di contenere la durata dei vincoli generali previsti dalla legge n. 765 del 1967 al periodo di tempo in cui essi siano ricollegabili ai ritardi dell'amministrazione comunale e non quello di anticipare l'efficacia dei predetti strumenti urbanistici facendola retroagire ad un momento precedente al completamento della loro procedura di formazione.

1. Conf. Cass. 6 maggio 1988 n. 3365.[R=W6MA883365]
R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 62; L. 17 agosto 1942 n. 1150, artt. 10 e 41 quinquies R; L. 9 giugno 1947 n. 530, art. 21; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 R; L. 1° giugno 1971 n. 291, art. 4 R

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