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Sent.C. Cass. 19/01/1998, n. 455

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1. Infortunio sul lavoro - Infortunio in itinere - Indennizzabilità - Presupposti - Uso di mezzo di trasporto pubblico - Coinvolgimento in incidente stradale - Indennizzabilità - Condizioni - Fattispecie.
1. L'infortunio in itinere è indennizzabile quale infortunio sul lavoro nei limiti in cui tra l'esposizione al rischio della strada ed il lavoro vi sia un rapporto di stretta connessione, per essere il rischio reso indispensabile dalla prestazione lavorativa e non determinato da libera scelta del lavoratore; quindi il rischio generico connesso all'utilizzazione dei mezzi di trasporto può ritenersi aggravato per la connotazione eziologica professionale, ed è coperto dall'assicurazione, quando l'impiego di tali mezzi sia necessario per raggiungere il posto di lavoro dalla sua residenza, situata in luogo anche lontano da quello di lavoro, purché nei limiti di una distanza ragionevole, deve fare uso di un mezzo di trasporto e ricorrere ad un mezzo di trasporto pubblico (cioè al mezzo costituente lo strumento normale di mobilità delle persone e comportante il grado minimo di esposizione al rischio della strada), negli stretti limiti in cui esso sia necessario ed in particolare attenendosi al percorso ordinario per raggiungere il posto di lavoro, è indennizzabile l'infortunio occorsogli in conseguenza del sinistro stradale che abbia coinvolto tale mezzo di trasporto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Corte suprema, aveva ritenuto indennizzabile il gravissimo infortunio che aveva colpito un lavoratore che stava compiendo su un autobus di linea il percorso Agira-Catania, richiedente poco più di un'ora, al fine specifico di recarsi al lavoro, in orario al riguardo confacente, ed attenendosi all'itinerario normale).

1a. Ved. nota 1a a precedente Cass. 19 dicembre 1997 n. 12903.R

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