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L. R. Emilia Romagna 20/04/2018, n. 4

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/06/2024, n. 7
- L.R. 12/07/2023, n. 7
- L.R. 29/12/2020, n. 11
- L.R. 27/12/2018, n. 24
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.

2. La valutazione ambientale,

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), d), g), g-bis) i), l), m), n), o), o-ter), o-quater), o-quinquies), r), t), u) e v) e comma 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

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Art. 3 - Informazione

1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazi

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Art. 4 - Ambito di applicazione delle norme sulla VIA

1. Sono assoggettati a VIA:

a) i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3;

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Art. 5 - Ambito di applicazione delle norme sulla verifica di assoggettabilità a VIA (screening)

1. Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e vadano sottoposti a VIA, sono assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening), i seguenti progetti:

a) i progetti di cui agli al

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Art. 6 - Verifica preliminare ed esclusioni

1. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti assoggettati a VIA ed a

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Art. 7 - Autorità competenti

1. La Regione è competente per le procedure relative ai progetti:

a) elencati negli allegati A.1 e B.1;

b) elencati negli allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province;

c) inferiori alle soglie dimensionali di cui all'allegato A.1 e B.1, attivate su richiesta del proponente.

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Art. 8 - Documentazione connessa al segreto industriale

1. Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e del procedimento di autorizzazione unica regionale, a tutela del s

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Art. 9 - Direttive

1. La Giunta regionale adotta direttive vincolanti per lo svolgimento delle funzioni e delle attività attribuite con la presente legge. Le direttive,

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CAPO II - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)
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Art. 10 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)

1. Per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportate in dettaglio al comma 2.

2. Il proponente presenta all'autorità competente l'istanza di cui al comma 1 trasmettendo in formato elettronico i seguenti documenti:

a) lo studio preliminare ambientale contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili eff

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Art. 11 - Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)

1. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) con atto dirigenziale, motivato ed espresso, sulla base dei criteri indicati nell'allegato V alla Parte Seconda del

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CAPO III - Procedimento di autorizzazione unica di VIA
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Art. 12 - Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini della VIA

1. Il proponente ha facoltà di chiedere una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il livell

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Art. 13 - Studio di impatto ambientale (SIA)

1. I progetti assoggettati a VIA sono corredati da un SIA redatto in conformità all'allegato VII della Parte Seconda del

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Art. 14 - Definizione dei contenuti del SIA (scoping)

1. Per i progetti assoggettati a VIA è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase di consultazione preliminare volta:

a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata;

b) alla puntuale definizione dei contenuti del SIA;

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Art. 15 - Attivazione del procedimento unico di VIA

1. Per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento unico di VIA si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 27-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportate in dettaglio ai commi 2 e 3.

2. Il proponente presenta l'istanza di cui al comma 1 trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:

a) gli elaborati progettuali, con un livello informativo e di dettaglio, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006 tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e l'emanazione dei necessari provvedimenti;

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Art. 16 - Pubblicizzazione
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Art. 17 - Partecipazione

1. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 16 il pubblico interessato può presentare osservazioni secondo le modalità indicate all'articolo 27-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Il proponente ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alle osservazio

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Art. 18 - Integrazioni e modifiche

1. Per quanto concerne le integrazioni e le modifiche si applicano le disposizioni di cui all'

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Art. 19 - Conferenza di servizi

1. Lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché agli articoli 14, comma 4, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 come dettagliate ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2. L'autorità competente convoca, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di consultazione del pubblico di cui all'articolo 17, comma 1, ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali di cui all'articolo 18, una conferenza di servizi decisoria alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto ed è invitato il proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sen

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Art. 20 - Provvedimento autorizzatorio unico e provvedimento di VIA

1. Per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico si seguono le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come dettagliato nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

2. L'autorità competente adotta il provvedimento autorizzatorio unico, con atto di Giunta, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Il provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i

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Art. 21 - Ulteriori disposizioni sul provvedimento autorizzatorio unico e sul provvedimento di VIA

1. Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:

a) opere pubbliche o di pubblica utilità;

b) interventi d'ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio d'impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività;

c) insediamento d'impianto produttivo per attività incluse nell'ambito di applicazi

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CAPO IV - Procedure di VIA interregionali e sovraregionali
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Art. 22 - Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali

1. Nel caso di progetti, soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) od a VIA, che risultino localizzati sul territorio di più regioni, l'autorità competente adotta il relativo provvedimento d'intesa con le regioni cointeressate.

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Art. 23 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale

1. La Regione esprime, con delibera della Giunta regionale, le proprie valutazioni per il provvedimento di VIA di competenza statale, dopo avere acquisito il parere

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Art. 24 - Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri

1. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e

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CAPO V - Monitoraggio e controlli
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Art. 25 - Monitoraggio

1. Il provvedimento di verifica (screening) ed il provvedimento di VIA contengono ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli significativi. A tal fine è predisposta all'interno del SIA una proposta di piano di monitoraggio, che prende in

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Art. 26 - Controllo sostitutivo

1. In caso d'inutile decorso dei termini per l'assunzione del provvedimento di autorizzazione unica da parte delle autorità competenti di cui all'arti

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Art. 27 - Vigilanza e sanzioni

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e nel provvedimento di VIA. I risultati

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CAPO VI - Disposizioni comuni, finali e transitorie
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Art. 28 - Informazione e sistema informativo

1. La Regione ed i comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure discipli

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Art. 29 - Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 28, presenta alla competent

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Art. 30 - Formazione culturale e aggiornamento professionale

1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di valutazione d'impatto ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi d

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Art. 31 - Spese istruttorie

1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per cento, con un minimo di 500,00 euro per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e di 1.000,00 euro per il procedimento unico, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'articolo 9. Dalle spese istruttorie per il procedimento unico sono detratte q

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Art. 32 - Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'attivazione del portale telematico regionale d'inoltro dell'istanza di cui all'articolo 15, il proponente trasmette, su idoneo supporto informatico, la domanda, completa degli allegati, a tutti i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, null

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Allegato A.1

A.1. 1)

Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo;

 

A.1. 2)

Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore

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Allegato A.2

A.2. 1)

Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 megawatt, qualora disposto all'esito della procedura di verifica (screening);

 

A.2. 2)

Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

 

A.2. 3)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

 

A.2. 4)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

 

A.2. 5)

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Allegato A.3

A.3. 1)

Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi all'anno di materiale estratto o di un

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Allegato B.1

Agricoltura

B.1. 1)

Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;

 

Industria estrattiva

B.1. 2)

Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici

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Allegato B.2

Agricoltura

B.2. 1)

Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari;

 

B.2. 2)

Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;

 

B.2. 3)

Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura compresi i progetti di irrigazione e drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;

 

B.2. 4)

Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;

 

B.2. 5)

Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a:

- 1.000 avicoli;

- 800 cunicoli;

- 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 chilogrammi) o 45 posti per scrofe;

- 300 ovicaprini;

- 50 posti bovini;

 

Industria estrattiva

B.2. 6)

Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto n. 1443 del 1927, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;

 

B.2. 7)

Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto n. 1443 del 1927, mediante dragaggio marino o fluviale;

 

Industria energetica

B.2. 8)

Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 megawatt;

 

B.2. 9)

Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 chilometri;

 

B.2. 10)

Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

 

B.2. 11)

Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'

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Allegato B.3

Agricoltura

B.3. 1) Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari;

 

Industria estrattiva

B.3. 2)

Cave e torbiere;

 

Progetti di infrastrutture

B.3. 3)

Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;

 

B.3. 4)

Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estension

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