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Sent.C. Cass. 21/02/1997, n. 1582

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Pausa pranzo con servizio mensa - Rientro a casa con mezzo proprio - Non indennizzabile.
1. Non è configurabile la fattispecie dell'infortunio in itinere indennizzabile, attesa la mancanza del necessario collegamento tra l'attività lavorativa e l'evento infortunistico, nell'ipotesi in cui l'infortunio si sia verificato mentre il prestatore di lavoro, invece di fruire del servizio mensa apprestato dal datore di lavoro, si recava con la propria auto dal luogo di lavoro alla propria abitazione (o viceversa) durante l'intervallo del pranzo.

1. Sull'infortunio in itinere, cioè durante il percorso tra abitazione e luogo di lavoro, ved. Cass. 23 settembre 1996 n. 8396 R, 3 agosto 1995 n. 8519[R=W3AG958519], 9 giugno 1995 n. 6531[R=W9G956531], 4 novembre 1994 n. 9099, [R=W4N949099] 26 marzo 1993 n. 3606 R, 24 febbraio 1990 n. 1413.[R=W24F901413]

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