Sent.C. Cass. 04/08/1978, n. 3838 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 04/08/1978, n. 3838

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Attività - Comunicazioni alle parti - Data di ogni singola operazione successiva alla prima - Comunicazione - Obbligo - Esclusione.
1. Il consulente tecnico d'ufficio è tenuto a dare comunicazione soltanto della data d'inizio delle operazioni peritali, ma non anche della data di ogni singola successiva operazione peritale.

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