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Sent. C. Cass. 15/12/1987, n. 9291

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Prestazioni per la Cassa Mezzogiorno - Derogabilità dei minimi di tariffa 2. Ingegneri e architetti - Onorario - Ritardato pagamento - Interessi al tasso di sconto B. Italia - Ex art. 9 L. 1949 n. 143 - Limiti di applicazione
1. In tema di compenso per prestazioni professionali di ingegnere od architetto, svolte in favore della Cassa per il Mezzogiorno, il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, posto dall'articolo unico L. 5 maggio 1976 n. 340, non è operante, in forza della speciale previsione degli artt. 26 L. 10 agosto 1950 n. 646 e 23 D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. 2. L'art. 9 della tariffa degli ingegneri ed architetti, approvata con L. 2 marzo 1949 n. 143, il quale assicura, sul credito per prestazioni professionali, gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto, è norma eccezionale, non estensibile al diverso credito di capitale, avente ad oggetto gli interessi maturati sul compenso professionale.

1. L'ultimo comma dell'art. 26 L. 1950 n. 646 dispone che « I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa a compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali ». La norma è ripetuta nel 3° comma dell'art. 23 D.P.R. 1978 n. 218. 1. 2. Riguardo all'onorario di ingegneri ed architetti, questa sentenza ritiene poi che il consuntivo lordo dell'opera - sul quale detto onorario va calcolato, ai sensi dell'art. 15 L. 2 marzo 1949 n. 143 - non comprende la revisione dei prezzi. Ved., nello stesso senso, sopra, Cass. 5 dicembre 1987 n. 9062.R
L. 10 agosto 1950 n. 646, art. 26; L. 5 maggio 1976 n. 340, art. unicoR; D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, art. 23R L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 9R

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