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Sent.C. Cass. 05/06/1990, n. 5390

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1. Ingegneri e architetti - Onorarlo - Ritardato pagamento - Interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto - Diritto - Domanda degli interessi legali - Sufficienza.
1. L'art. 9 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti di cui alla L. 2 marzo 1949 n. 143, il quale stabilisce che, sui compensi dovuti ai suddetti professionisti, spettano gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia (con decorrenza dalla scadenza del termine di sessanta giorni dalla consegna della relativa specifica), pone un saggio legale degli interessi medesimi e, pertanto, deve trovare applicazione in favore dell'ingegnere od architetto che, nel domandare la liquidazione del compenso in conformità di quella tariffa, faccia istanza degli interessi legali, senza che renda necessaria la specifica invocazione di tale norma.

1. Questa decisione è valida anche per i geometri, poiché l'art. 15 della loro Tariffa professionale approvata con la L. 2 marzo 1949 n. 144 è sostanzialmente identico all'art. 9 della Tariffa ingegneri e architetti, L. 1949 n. 143. Il vigente tasso ufficiale di sconto è pari al 12,50%, come stabilito dal D.M. 19 maggio 1990 con decorrenza dal 21 maggio 1990. Ved. anche Cass. 26 novembre 1988 n. 6375 R, Cass. 15 dicembre 1987 n. 9291R (la quale ha rilevato il carattere eccezionale della norma di che trattasi; sulla nozione di legge eccezionale ved. Cass. 8 aprile 1986 n. 2434 R
L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 9R

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