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Sent.C. Cass. 18/11/1987, n. 8487

46261 46261
1. Appalti - Contratto - Differenza con la permuta.
1. Si ha permuta, che è un contratto di scambio ad effetti reali, consistente nel reciproco trasferimento della proprietà di cose (o di altri diritti reali) o entrambe presenti o l'una presente e l'altra futura, quando il proprietario del suolo edificatorio lo ceda ad un imprenditore contro appartamenti del costruendo fabbricato, ma non quando le due parti si obbligano l'una a costruire un edificio e l'altra, (il proprietario del suolo) a cedere parte dell'immobile quale compenso. Quest'ultimo contratto che ha effetti obbligatori va qualificato come contratto innominato del genere do ut facias, analogo al contratto di appalto (dal quale differisce per la mancanza del corrispettivo in danaro) e comporta una diversa valutazione dell'incidenza delle prestazioni delle parti e dei rispettivi inadempimenti.

1. Sul criterio distintivo fra appalto o vendita o permuta ved. Cass. 12 giugno 1987 n. 5147 R,
C.c. artt. 1552, 1655

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